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Sale da venti a settant’anni il diritto esclusivo sulla fotografia semplice

Da oggi cambia il quadro giuridico della fotografia in Italia. Le fotografie di cronaca, di documentazione, di lavoro, di impresa – quelle che per decenni sono state considerate “non artistiche” – rientrano finalmente nella piena tutela del diritto d’autore, senza che sia più necessario dimostrare che si tratti di opere artistiche in senso stretto.


Finora la fotografia non artistica perdeva protezione dopo 20 anni dallo scatto; oggi anche questa categoria resta tutelata per 70 anni dal momento in cui è stata prodotta



È un cambiamento tutt’altro che marginale, perché interviene su uno dei punti più distorsivi della normativa precedente. Fino a ieri, infatti, la tutela forte di una fotografia dipendeva molto spesso dalla possibilità di dimostrarne l’“artisticità”. In teoria era una distinzione giuridica, ma nella pratica si traduceva in un ostacolo quasi insormontabile per chi non fosse un artista contemporaneo riconosciuto, con mostre, cataloghi, curatori e un posizionamento chiaro nel sistema dell’arte. Tutta la fotografia documentaria, proprio perché tale, restava in una zona debole.


La conseguenza era paradossale. Immagini decisive per raccontare la storia del Paese, il lavoro, le città, la politica, l’informazione, potevano risultare scarsamente tutelate solo perché non nate con un’intenzione estetica. A stabilire se una fotografia fosse o meno “creativa” era spesso un giudice, cioè una persona che non è detto abbia competenze specifiche in storia dell’arte o in fotografia. In molti casi la sorte giuridica di un’immagine è dipesa più da una valutazione soggettiva che da criteri realmente oggettivi.

Questo assetto oggi viene superato.


Con l’art. 47 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (pubblicata in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025, in vigore dal 18 dicembre 2025) il legislatore ha modificato direttamente la Legge sul diritto d’autore del 1941 (L. 633/1941), intervenendo sull’art. 92.

Il testo della modifica è chiarissimo: all’art. 92 le parole «vent’anni» sono state sostituite con «settant’anni».

Quindi oggi l’art. 92, come riportato nelle note della stessa legge, recita (in forma sostanziale): il diritto esclusivo sulle fotografie dura 70 anni dalla produzione della fotografia.


Grazie a questa piccola ma fondamentale modifica, la tutela dell’opera non dipende più da una valutazione estetica o qualitativa. L’autorialità non è più qualcosa da dimostrare a posteriori attraverso il riconoscimento critico, ma un presupposto che esiste già nell’atto stesso della creazione.


In termini concreti, questo significa che una fotografia non perde tutela solo perché è documentaria, tecnica o funzionale. Non è più necessario dimostrare che un’immagine sia “arte” per vederla protetta, e non è più sostenibile l’idea che basti l’età dello scatto o la sua funzione informativa per considerarla automaticamente libera da diritti.


È qui che la notizia diventa particolarmente importante per i piccoli archivi. Gli archivi fotografici a conduzione familiare, spesso costruiti attorno all’attività di una sola persona e custoditi per decenni senza alcun supporto istituzionale, sono tra i principali beneficiari di questo cambio di prospettiva. Lo stesso vale per gli archivi personali dei giornalisti e dei fotoreporter, che hanno prodotto una quantità enorme di immagini fondamentali per la memoria collettiva, ma che fino a oggi si sono trovati in una posizione giuridica fragile non appena trascorso un breve arco di tempo dallo scatto.


Per questi archivi la norma introduce finalmente una base solida: le immagini non diventano automaticamente “di tutti” solo perché vecchie o perché nate per documentare. Esiste ora un fondamento giuridico più chiaro per regolare gli utilizzi, rivendicare i diritti dell’autore e dare un senso economico al lavoro di conservazione, ordinamento e studio che un archivio comporta.

Allo stesso tempo, il cambiamento avrà effetti immediati sulle politiche di accesso. Moltissimi archivi, anche pubblici, avevano reso liberamente disponibili immagini che avevano superato i vent’anni dallo scatto, basandosi su una distinzione oggi superata. Quelle politiche dovranno essere ripensate, perché l’età dell’immagine e la sua natura documentaria non sono più criteri sufficienti per escludere la tutela.

Non si tratta di chiudere gli archivi o di limitare la circolazione delle immagini. Si tratta di ricostruire un equilibrio corretto tra accesso, diritti e responsabilità, riconoscendo finalmente che la fotografia documentaria non è un materiale residuale, ma una produzione culturale a pieno titolo.


Per chi custodisce un archivio fotografico piccolo, personale o familiare, questa non è una sottigliezza interpretativa. È una svolta concreta.


Questa svolta normativa arriva inoltre in un momento tutt’altro che neutro. Le leggi sul diritto d’autore sono nate in un contesto storico in cui l’opera presupponeva sempre un autore identificabile e un contenuto riconducibile a un gesto umano. Oggi quel presupposto è messo radicalmente in crisi dall’intelligenza generativa, capace di assemblare immagini, testi e suoni senza un autore in senso tradizionale, e talvolta persino senza un contenuto originale riconoscibile. È proprio mentre il concetto stesso di autorialità viene eroso da modelli statistici e processi automatici che il legislatore interviene a rafforzare la tutela della fotografia come lavoro umano, situato, responsabile. In questo senso, il nuovo statuto giuridico della fotografia documentaria non guarda solo al passato degli archivi, ma si colloca anche come una risposta implicita alle ambiguità del presente e alle incertezze del futuro.

 
 
 

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